In questi giorni alcuni contribuenti stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di invito alla compliance [1].
I destinatari sono tutti coloro che risultano aver incassato, a mezzo pos, somme superiori ai corrispettivi e/o alle fatture inviate telematicamente.
Questi dati sono estrapolati dall’amministrazione finanziaria mediante l’incrocio dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti elettronici di pagamento (che gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente) con i dati dei corrispettivi telematici e delle fatture elettroniche trasmessi.
I contribuenti che dovessero ricevere dette comunicazioni avranno quindi la possibilità di verificare i dati a disposizione dell’Agenzia (il cui dettaglio è disponibile sul proprio cassetto fiscale) e giustificare eventuali discrepanze.
Qualora poi dal controllo effettuato dovessero risultare dei corrispettivi omessi, il contribuente avrà la possibilità di sanare l’errore mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Per completezza di informazione, ricordiamo che le sanzioni previste in caso di mancata emissione del documento commerciale sono le seguenti:
- Mancata emissione del documento commerciale (ovvero mancata memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi) à 90% dell’imposta dovuta sul corrispettivo non memorizzato/trasmesso con un minimo di 500 Euro[2];
- Ripetuta mancata emissione del documento commerciale à sospensione dell’attività da 3 giorni a 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione dovessero superare l’ammontare di 50.000 Euro, la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi[3].
Segnaliamo infine che, il c.d. Decreto “Energia”[4] ha previsto la possibilità per i contribuenti di ricorrere al ravvedimento operoso per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 anche in presenza di PVC, purché la contestazione avvenga entro il 31 ottobre 2023.
In questo caso, il ravvedimento va tassativamente perfezionato entro il 15 dicembre 2023.
1 Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 352652/2023 del 3 ottobre 2023
2 Art. 6 commi 2-bis, 3 e 6 del D.Lgs. 471/1997
3 Art. 12 comma 2 D.Lgs. 471/1997
4 Art. 4 DL 29 settembre 2023 n. 131