Per il 2023 la soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda passa a 3.000,00 euro in deroga al valore di 258,23 euro ordinariamente previsto dall’art. 51 c. 3 del Tuir. Inoltre, nel nuovo limite dei 3.000,00 euro sono fatte rientrare anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, l’innalzamento della soglia di esenzione per il 2023 è riservata esclusivamente ai soggetti con figli fiscalmente a carico. La norma ha inoltre espressamente previsto che l’applicazione della soglia di esenzione di 3.000,00 euro sia subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte del lavoratore. Si approfondirà tale tema nell’ultimo paragrafo.
Il provvedimento, già ampiamente anticipato a mezzo stampa, era contenuto nel D.L. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), ma i chiarimenti per rendere pienamente applicabile la novità legislativa sono giunti solamente in data 1° agosto con la circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate.
BENI E SERVIZI RIENTRANTI NEL PROVVEDIMENTO
I fringe benefits, che possono essere corrisposti dal datore di lavoro, anche ad personam, resteranno esenti da contribuzione ed imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000,00 euro per il solo anno 2023. In tale limite rientrano:
- Beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- buoni acquisto, buoni spesa, buoni multi-marca e/o buoni carburante,
- generi in natura prodotti dall’azienda,
- auto ad uso promiscuo, alloggio in locazione e/o prestiti aziendali,
- polizze assicurative extra-professionali.
- Somme rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
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Si ribadisce che, a differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale, alla messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee, nel caso dei beni e servizi in oggetto (3.000,00 euro per il 2023) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
GESTIONE OPERATIVA – BUONI ACQUISTO
Per quanto attiene la gestione dei c.d. buoni acquisto, si segnala che i datori di lavoro possono coordinare in piena autonomia l’acquisto e la consegna dei buoni ai lavoratori interessati. Si ricorda comunque l’obbligo di comunicare tempestivamente allo Studio l’ammontare dei titoli di acquisto consegnati ad ogni singolo dipendente in modo che tale informazione possa essere riportata, a livello figurativo, nei prospetti paga.
Atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2023, è opportuno ricordare che, si considerano percepiti nel periodo d’imposta le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2024 (c.d. principio di cassa allargato). In tema di benefits erogati mediante voucher è stato precisato che il valore si considera percepito dal dipendente nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
GESTIONE OPERATIVA – UTENZE DOMESTICHE
Ben più complesso risulta invece il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche di acqua, luce e gas. Sul punto si era già espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022. Nel dettaglio è possibile far riferimento alla ns. circolare Cli PG 05/2022.
SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 3.000,00 EURO
Con la già citata circolare n. 35/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, come già previsto in precedenza, qualora in sede di conguaglio dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati sia superiore a tale soglia, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’importo corrisposto nella sua interezza. Si ricorda che concorrono al raggiungimento della soglia anche taluni benefits comunemente diffusi nelle aziende, tra cui la concessione dell’auto aziendale ad uso promiscuo.
SOGGETTI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO
Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. amministratori o collaboratori c.d. co.co.co.) per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 51 del TUIR.
Come già anticipato in premessa, tra i potenziali beneficiari rientrano esclusivamente i soggetti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (c.d. figli a carico).
In termini operativi si considerano figli fiscalmente a carico quelli di età:
- non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente 4.000,00 euro;
- superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non superiore ad 2.840,51 euro.
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L’Agenzia delle Entrate ha infine fornito alcuni importanti chiarimenti. In particolare:
- la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023. Pertanto nell’eventualità di una variazione di detta condizione nel corso dell’anno, il beneficiario che ha già rilasciato una dichiarazione dovrà comunicare tale modifica per iscritto al proprio datore di lavoro entro la data del 31 dicembre 2023;
- il limite di non imponibilità di 3.000,00 euro non deve essere riproporzionato in funziona della percentuale di carico tra i due genitori. Ne consegue quindi che l’agevolazione dovrà essere riconosciuta in misura intera ad ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purchè lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
DICHIARAZIONE A CARICO DEL LAVORATORE
Prima di poter erogare i benefits alle condizioni sopra riportate, il lavoratore dovrà rilasciare una dichiarazione che evidenzi il diritto all’aumento della soglia di esenzione, indicando altresì il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico. Tale dichiarazione dovrà essere compilata anche nei casi in cui si intenda comunicare il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.
Dal punto di vista operativo, i Clienti che utilizzano il portale MIP possono scaricare dal portale le dichiarazioni precompilate (Area del personale\Report\Dichiarazione fringe benefit DL 48-2023). Le dichiarazioni firmate e compilate dovranno essere trasmesse via mail allo Studio in un’unica soluzione.
Si precisa altresì che l’obbligo di far compilare e trasmettere allo Studio le dichiarazioni sussiste esclusivamente per i soggetti beneficiari che rientrano in questi casi:
- lavoratori a cui è assegnata un’autovettura aziendale ad uso promiscuo;
- lavoratori che fruiscono di altri benefits (es. alloggio…);
- lavoratori di aziende che hanno in essere un piano di welfare aziendale;
- lavoratori di aziende che nel corso del 2023 hanno erogato o intendono erogare beni e servizi rientranti nel provvedimento di importo annuo superiore a 258,23 euro;
- lavoratori che hanno già rilasciato una dichiarazione nel corso dell’anno 2023 e che intendono modificarla a seguito di una variazione dello status di figlio a carico.
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Pertanto nessuna dichiarazione dovrà essere sottoscritta da soggetti che non hanno figli fiscalmente a carico.
È doveroso ricordare che nelle aziende ove siano costituite le RSU (rappresentanza sindacale unitaria), il beneficio potrà essere riconosciuto previa idonea informativa ai rappresentanti sindacali.
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