La Legge di Bilancio 2023, pur non modificando l’impianto normativo del regime fiscale dei c.d. “contribuenti forfettari”[1], ha ampliato la platea di coloro che vi possono avere accesso dal momento che è stata aumentata la soglia massima dei ricavi conseguibili in un singolo periodo d’imposta.
Nel seguito, proponiamo quindi un vademecum per verificare se nel 2023 è possibile adottare o mantenere il regime forfettario.
Le cause ostative
Il regime forfettario è ammesso solamente per le persone fisiche (ditte individuali, liberi professionisti o imprese familiari) che:
- Non svolgono attività per le quali è prevista l’applicazione di un regime IVA speciale (es. editoria, agricoltura, ecc.) o di un meccanismo forfettario di determinazione del reddito;
- Non svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di cessioni di fabbricati o di mezzi di trasporto nuovi;
- Conseguono ricavi/compensi non superiori a 100.000 Euro[2].
I requisiti
Una volta verificata l’assenza di cause ostative, è poi necessario rispettare alcuni requisiti se si vuole accedere o permanere nel regime forfettario.
In particolare, non possono aderire al regime forfettario:
- i soggetti non residenti[3];
- i contribuenti che hanno una partecipazione, anche minima, in una società di persone, associazioni o imprese familiari;
- coloro che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazione in partecipazione che svolga attività economica riconducibile a quella per la quale si vuole beneficiare del regime forfettario;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente o assimilato (es. reddito da pensione) superiore a 30.000 Euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato[4].
Inoltre, è possibile applicare il regime forfettario nel 2023 se:
- l’attività non viene svolta in prevalenza nei confronti di soggetti con i quali, nei due anni precedenti, erano in corso rapporti di lavoro dipendente[5];
- nell’anno precedente non si sono sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato superiori a 20.000 Euro;
- i ricavi percepiti nell’anno precedente non sono superiori a 85.000 Euro[6]. Si tratta della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. L’innalzamento della soglia significa che, a differenza di quanto accadeva in precedenza, se nel 2022 un contribuente ha percepito ricavi superiori a 65.000 Euro ma inferiori a 85.000 Euro, anche nel 2023 potrà continuare ad applicare il regime forfettario. Come già anticipato in precedenza, nel caso di conseguimento di ricavi compresi tra 85.000 Euro e 100.000 Euro, la fuoriuscita dal regime ha effetto a partire dall’anno successivo.
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[1] Di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014.
[2] Si tratta di una nuova causa ostativa introdotta dall’art. 1 comma 54 lettera a) della L. 197/2022 che comporta la fuoriuscita dal regime forfettario nel corso dello stesso esercizio in cui si superi detta soglia (la fuoriuscita avviene invece a partire dall’esercizio successivo nel caso in cui si percepiscano ricavi superiori a 85.000 Euro ma inferiori a 100.000 Euro).
[3] Fanno eccezione i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo.
[4] Si ricorda che, in presenza di redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2022 superiori a 30.000 Euro, sarà possibile usufruire del regime forfettario nel 2023 solo se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31.12.2022 e se nel 2023 non è stato svolto nemmeno il periodo di preavviso.
[5] Si precisa che l’attività viene considerata come “prevalente” se i ricavi conseguiti con la stessa controparte superano il 50% dei ricavi complessivi. Il limite va rispettato con riferimento al datore di lavoro ma anche ai soggetti controllati direttamente o indirettamente dallo stesso. Al contrario, non si applica nel caso di un soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria.
[6] Limite innalzato dall’art. 1 c. 54 lettera b) della L. 197/2022. Nel caso di inizio attività in corso d’anno, il limite va ragguagliato in base ai giorni di effettiva attività.