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Circolare n. 29/2024: La registrazione delle fatture di fine anno

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno riteniamo utile e opportuno ricordare le regole applicabili per la corretta registrazione delle fatture di acquisto e vendita.

I termini ordinari per l’emissione delle fatture elettroniche

Ormai da qualche anno, l’utilizzo delle fatture in formato elettronico, ha modificato i termini per l’emissione dei documenti.

In particolare, le regole in vigore prevedono che:

  • Le fatture immediate devono essere emesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • Le fatture differite possono essere emesse fino al giorno 15 del mese successivo a quello in cui le operazioni si considerano effettuate.

Ovviamente, in ogni caso l’Iva sarà da considerare nella liquidazione riferita al periodo in cui è stata effettuata l’operazione.

I requisiti per la detrazione dell’Iva sulle fatture di acquisto

Per quanto riguarda invece le fatture di acquisto, condizione fondamentale per poter procedere con la detrazione dell’imposta è che i documenti siano ricevuti e contabilizzati.

Per identificare quale sia il periodo in cui risulti corretto esercitare il diritto alla detrazione, quindi, la data del documento è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione.

La regola generale, poi, prevede che le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nel mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se invece vengono registrate dopo il giorno 15, allora andranno ricomprese nella liquidazione Iva del mese di annotazione del documento.

La regola particolare per la detrazione Iva sulle fatture di acquisto di fine anno

La regola generale illustrata nel paragrafo precedente non trova applicazione per quanto riguarda le fatture di acquisto riferite ad operazioni realizzate nell’anno precedente.

In particolare, nel caso di documenti relativi ad operazioni passive effettuate nel 2024 ricevuti però nel 2025 (anche se entro il 15/01/2025), non potranno essere ricompresi nella liquidazione Iva riferita a dicembre 2024 (o al IV trimestre per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità trimestrale) ma andranno considerate nella prima liquidazione del 2025.

In altre parole:

Fattura emessa a dicembre 2024Ricevuta e registrata a dicembre 2024Detrazione Iva in dicembre 2024
Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (entro il 30.04)Detrazione Iva in dichiarazione IVA 2025 relativa al 2024
Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (dopo il 30.04)Detrazione Iva non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2025Detrazione Iva in gennaio 2025

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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.