Si ricorda che i contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari e/o immobiliari, all’estero,
sono tenuti alla compilazione del quadro RW del modello REDDITI ai fini di osservare l’obbligo di
monitoraggio fiscale1 imposto dall’Agenzia delle Entrate e di versamento di IVIE2 (Imposta sugli immobili
all’estero) ed IVAFE3 (Imposta sul valore degli investimenti finanziari detenuti all’estero).
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- Cosa deve essere dichiarato
Per ottemperare l’obbligo di monitoraggio fiscale, vanno dichiarati il valore a inizio e fine anno di tutti gli
investimenti esteri (immobiliari e/o finanziari) dei quali si è titolari o contitolari.
Tra gli investimenti che vanno dichiarati sono inclusi, a titolo esemplificativo:
· Conti correnti e libretti di risparmio;
· Partecipazioni in società;
· Finanziamenti erogati a società estere;
· Altri strumenti finanziari (Obbligazioni, Opzioni), compresi i dossier titoli detenuti presso banche estere;
· Criptovalute;
· Immobili.
L’obbligo di compilazione si estende anche ai delegati al prelievo (anche tramite carta di credito). - IVIE e IVAFE
L’ IVIE è un’imposta sugli immobili detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati.
Soggetto passivo dell’IVIE è il proprietario dell’immobile o il titolare di altro diritto reale sullo stesso (es.
usufruttuario).
L’aliquota impositiva dell’IVIE è pari allo 0,76% e viene applicata su una base imponibile diversa a seconda che l’immobile sia situato nell’Unione Europea o al di fuori di essa.
L’IVAFE, invece, è l’imposta dovuta sulle attività finanziarie possedute all’estero ed è pari allo 0,2% del valore delle stesse.
Unica eccezione in tal senso è rappresentata dai conti correnti sui quali, se dovuta, l’imposta si applica in misura fissa ed è pari ad Euro 34,20.
- Sanzioni previste
Per violazioni relative all’omessa o infedele presentazione del quadro RW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 3% e il 15% di ogni singolo importo non dichiarato. Le sanzioni sono raddoppiate (dal 6% al 30% dell’importo) qualora le violazioni dovessero riguardare beni, attività o investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale agevolato4.
La sanzione è rapportata all’intero importo non dichiarato delle attività finanziarie, anche se detenute in comunione o cointestate.
L’ irregolare determinazione dell’IVAFE o dell’IVIE comporta inoltre l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria che va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La dichiarazione omessa e la conseguente mancata liquidazione dell’imposta, invece, è punita con una sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta5. ATTENZIONE! Se i conti o le altre attività finanziarie non dichiarati nel quadro RW sono detenuti in stati o territori inclusi nell’elenco dei Paesi black list, tali attività si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione e la sanzione per infedele dichiarazione dei redditi è raddoppiata6. - Lettere di compliance in arrivo
Lo scambio automatico di informazioni previsto per Stati UE e OCSE, relativo ai rapporti di natura
finanziaria detenuti all’estero, consente oggi all’Amministrazione finanziaria di disporre di moltissime
informazioni, compresa la titolarità di conti finanziari e il loro ammontare.
Qualora i dati ricevuti dagli stati esteri non coincidono con quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata in Italia, l’Agenzia delle Entrate provvede ad inviare al contribuente una lettera di compliance.
Tali lettere si limitano a comunicare che potrebbero esserci delle inesattezze o delle omissioni nella dichiarazione dei redditi presentata, dando la possibilità al contribuente di regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso e l’invio di una dichiarazione integrativa.
ATTENZIONE: Le lettere di compliance non vanno confuse con inviti o questionari ex art.32 D.P.R.
n. 600/1973 che rappresentano invece l’inizio di una vera e propria attività di istruttoria. Qualora doveste ricevere delle comunicazioni da parte dell’Agenzia, Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio per esaminarle ed eventualmente procedere con le correzioni e/o integrazioni necessarie.
[1] Cfr art. 4 DL 167/1990
[2] Cfr art. 19 c. 13-17 DL 201/2011
[3] Cfr art. 19 c. 18-22 DL 201/2011
[4] Cfr art. 5 DL 167/1990
[5] Cfr art. 19 c. 17-22 DL 201/2011
[6] Cfr art. 12 DL 78/2009