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Circolare n. 23/2025: Contribuenti forfetari – verifica sussistenza dei requisiti per il 2026

I contribuenti che intendono avvalersi anche nel 2026 del regime forfetario devono assicurarsi
di essere ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente1.
Di seguito, quindi, riportiamo uno schema di sintesi delle condizioni ostative e di quelle
necessarie per poter applicare il regime di vantaggio

Note:
1 L. 190/2014;
2 La causa ostativa opera indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale e all’attività svolta dalla società;
3 Il controllo della Srl è configurabile anche se non ho una partecipazione al capitale sociale ma, ad esempio, sono l’unico fornitore della società (cd. controllo “di
fatto”).
4 Non rappresenta una causa ostativa il periodo di pratica obbligatoria.
5 La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro è cessato.
6 Per la verifica della soglia degli 85.000 Euro:
i professionisti non considerano il contributo previdenziale riaddebitato al cliente (ad esempio nel caso di geometri, avvocati, ecc.) mentre si considera il 4%
riaddebitato a titolo di rivalsa INPS da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata;
Non va considerato l’importo delle prestazioni occasionali;
Va considerata la marca da bollo da 2 Euro se riaddebitata al cliente.