Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, riteniamo utile riportare nel seguito uno schema di sintesi circa il corretto trattamento fiscale da applicare agli omaggi, siano essi effettuati nei confronti dei clienti che dei lavoratori dipendenti.
| NEI CONFRONTI DEI CLIENTI | Beni non prodotti dall’impresa | Valore unitario fino a 50,00 Euro | COSTO DEDUCIBILE AI FINI IRES E IRAP | IVA DETRAIBILE | CESSIONE FUORI CAMPO EX ART. 2 DPR 633/72 |
| Valore unitario maggiore di 50,00 Euro | COSTO DEDUCIBILE IN BASE ALLE REGOLE PREVISTE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA1 | IVA INDETRAIBILE | |||
| Beni prodotti dall’impresa | COSTO DEDUCIBILE AI FINI IRES E IRAP | IVA DETRAIBILE | CESSIONE IMPONIBILE2 | ||
| NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI | Beni non prodotti dall’impresa | Valore unitario fino a 50,00 Euro | COSTO DEDUCIBILE SOLO AI FINI IRES | IVA INDETRAIBILE | CESSIONE FUORI CAMPO EX ART. 2 DPR 633/72 |
| Valore unitario maggiore di 50,00 Euro | COSTO DEDUCIBILE IN BASE ALLE REGOLE PREVISTE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, SOLO AI FINI IRES | IVA INDETRAIBILE | |||
| Beni prodotti dall’impresa | COSTO DEDUCIBILE SOLO AI FINI IRES | IVA DETRAIBILE | CESSIONE IMPONIBILE2 | ||
Note:
1Si ricorda che le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito d’impresa nei seguenti limiti annuali:
1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di Euro
0,6% dei ricavi per la parte che eccede i 10 milioni di Euro e fino a 50 milioni di Euro
0,4% dei ricavi per la parte che eccede i 50 milioni di Euro
Per i professionisti, invece, la deducibilità massima è pari all’1% dei compensi percepiti.
2Qualora non si volesse esercitare la rivalsa dell’Iva sul destinatario dell’omaggio, sarà necessario procedere con l’emissione di un’autofattura (tipo documento “TD27”) da annotare solo nel registro Iva vendite.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


