A partire dal 1° ottobre 2024 tutte le aziende che a vario titolo operano nei cantieri temporanei e mobili devono possedere una patente a crediti con almeno 15 punti validi per essere ammesse allo svolgimento dell’attività.
Obbligati al possesso della patente sono anche le imprese individuali senza lavoratori e le aziende straniere che, tramite il portale, devono autocertificare il possesso di un documento equipollente alla patente a crediti o il possesso dei medesimi requisiti oltre che del DURC.
Sono esenti dall’obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Per espressa previsione normativa sono altresì esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Con la presente circolare si forniscono i primi sintetici chiarimenti a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 18 settembre 2024, n. 132 e della Circolare INL n°4/2024 del 23 settembre 2024.
Cos’è la patente a crediti?
Si tratta di un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri tramite il rilascio di una patente a punti, con decurtazione punti o sospensione nel caso di incidenti. Il funzionamento è molto simile a quello di una patente di guida: si parte da una base iniziale di 30 punti e nel caso si verifichino infortuni sul lavoro e/o violazioni delle norme di sicurezza, si procede alla decurtazione dei punti. Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo casistiche particolari.
La norma prevede altresì specifici meccanismi per incrementare tali crediti.
Decorrenza, tempistiche e modalità di rilascio in fase di prima applicazione
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, è comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, laddove richiesti dalla normativa vigente. In merito è possibile utilizzare il modello allegato alla presente circolare.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
Si precisa che la trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente anche mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di prossima realizzazione) entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Requisiti per il rilascio della patente
Il rilascio della patente a crediti è condizionato al rispetto dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento di tutti gli obblighi formativi in materia di sicurezza;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), tranne che per il lavoratore autonomo o la ditta individuale senza lavoratori subordinati o equiparati;
e) possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF);
f) avvenuta designazione del R.S.P.P., da intendersi valida anche nel caso di datore di lavoro autoreferenziato nei compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione a norma dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, cioè DL-SPP, con l’esclusione per lavoratori autonomi e imprese individuali prive di dipendenti o equiparati.
Definizione di cantiere temporaneo o mobile
La norma prevede che sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Si tratta di:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – ed i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Revoca della patente
Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’ Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine
all’ assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Decorsi dodici mesi dalla eventuale revoca, l’impresa può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Sospensione dell’attività e sanzioni amministrative
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.
La sospensione della patente a crediti è obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.
L’azienda operante in cantiere senza la patente valida rischia l’applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non diffidabile, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Conclusioni e prime indicazioni operative
Il rilascio della patente, come già anticipato, prevede il rispetto di specifici requisiti. Lo Studio resta a disposizione per fornire adeguato supporto in relazione alle tematiche di natura societaria, fiscale e previdenziale (punti a, c ed e del paragrafo “Requisiti per il rilascio della patente”). Si specifica tuttavia che le amministrazioni interessate non hanno ancora fornito auspicabili chiarimenti in relazione al tema del possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF).
Si suggerisce altresì di controllare attentamente con la società incaricata di seguire gli obblighi e gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti (punti b, d ed f del paragrafo “Requisiti per il rilascio della patente”). In particolare la tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro è tornata prepotentemente sotto i riflettori a seguito del drammatico incremento degli infortuni e pertanto l’avvio del sistema della patente a crediti potrebbe rappresentare una buona occasione per verificare l’adeguatezza e l’aggiornamento degli adempimenti prescritti dal Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro e dalle altre normative di settore.
Si ricorda altresì che il rispetto di tale normativa ha, in genere, un impatto rilevante nella vita quotidiana delle imprese. A titolo esemplificativo, il mancato rispetto di disposizioni finalizzate alla tutela della sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro comporta, tra l’altro, la perdita delle agevolazioni contributive, determinando l’obbligo di restituzione e di versamento all’Inps delle somme indebitamente fruite. Si cita in ultimo il caso del ricorso al lavoro a tempo determinato: la normativa in questo caso prevede che l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa vigente.
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
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Distinti saluti.


