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Circolare n. 16/2024: Il concordato preventivo biennale (CPB)[1]


Il concordato preventivo biennale (CPB) può essere definito come un accordo che i contribuenti possono sottoscrivere con l’amministrazione finanziaria per concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

Tale “accordo”, se sottoscritto, è vincolante solo ai fini IRES ed IRAP e non anche ai fini IVA e riguarda, in prima battuta, il biennio 2024-2025 per i soggetti ISA e il solo 2024 per i contribuenti forfettari.

Trattandosi di una normativa piuttosto particolare e per certi versi complessa, in questa circolare ci limitiamo ad illustrarne i tratti principali, invitandovi a contattare il vostro collaboratore di riferimento qualora voleste effettuare degli approfondimenti.

Ambito soggettivo

Possono accedere al CPB i soggetti che nel 2023 hanno applicato gli ISA e i contribuenti in regime forfettario.

Sono invece esclusi i contribuenti che:

  • Pur essendone obbligati non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023;
  • Sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023;
  • Con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivo pari o superiore a 5.000 Euro;
  • Hanno iniziato l’attività nel 2023.

Procedura di accesso

La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati che vengono comunicati dal contribuente.

In particolare, è necessario compilare il quadro P del modello ISA o, per i contribuenti forfettari, un’apposita sezione inserita nel quadro LM.

Una volta inseriti i dati richiesti, sarà possibile visualizzare la proposta di reddito concordato ed eventualmente accettarla.

La determinazione del reddito concordato e il reddito effettivo imponibile

La proposta di CPB verrà formulata tenendo conto dei dati forniti dai contribuenti ma anche di quanto presente nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

Il reddito calcolato, tuttavia, potrebbe non coincidere con quello effettivo imponibile per il contribuente perché non terrà conto di particolari elementi che, invece, continueranno ad essere trattati in base alle regole ordinarie.

Tali elementi sono, ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze.

Nella seguente tabella si riassumono brevemente le regole per la determinazione del reddito effettivo imponibile per le diverse categorie di contribuenti.

Tipologia di redditoReddito effettivo
Reddito di lavoro autonomoReddito concordato + plusvalenze – minusvalenze +/- redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone
Reddito d’impresaReddito concordato + plusvalenze – minusvalenze +/- sopravvenienze attive e/o passive – perdite su crediti +/- redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone – perdite fiscali pregresse
Valore della produzione netta (imponibile ai fini IRAP)Reddito concordato + plusvalenze – minusvalenze +/- sopravvenienze attive e/o passive
ForfettariReddito concordato – contributi previdenziali obbligatori

ATTENZIONE! Nel caso in cui il reddito concordato sia superiore rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (che per il primo anno di applicazione del CPB risulta essere il 2023), la differenza tra i due importi potrà essere tassata con un’imposta sostitutiva diversa in base al punteggio ISA ottenuto nel 2023:

  • Per i contribuenti con punteggio da 8 a 10 l’aliquota sarà pari al 10%;
  • Per i contribuenti con punteggio da 6 a 7 l’aliquota sarà pari al 12%;
  • Per i contribuenti con punteggio fino a 5 l’aliquota sarà pari al 15%.

Per i contribuenti forfettari, invece, l’aliquota è fissata nella misura del 10%, ridotta al 3% nel caso di start up.

Effetti del concordato

Una volta visionata la proposta formulata dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente avrà la possibilità di scegliere se accettarla o meno e, in caso affermativo, questa sarà vincolante anche per i soci e gli associati.

Come accennato in apertura della presente, il reddito concordato avrà valenza solo ai fini IRES ed IRAP mentre non sarà rilevante ai fini IVA.

Per quanto riguarda invece i contributi previdenziali occorre fare una distinzione:

  • I contribuenti obbligati al versamento dell’INPS (gestione artigiani, commercianti o gestione separata) potranno decidere se versare i contributi sulla base del reddito concordato o di quello effettivo (se superiore)
  • I contribuenti iscritti a una cassa privata dovranno versare i contributi sulla base del reddito effettivo, fatta salva la possibilità per le singole casse di disporre diversamente.

L’adesione al CPB avrà poi ulteriori effetti:

  • A prescindere dal punteggio effettivo, verranno riconosciuti i benefici premiali previsti per i contribuenti che ottengono un punteggio ISA pari a 10;
  • Nei periodi d’imposta oggetto di concordato non si potrà essere sottoposti ad accertamento induttivo pur permanendo però la possibilità di essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche il cui esito potrebbe portare alla decadenza del concordato stesso.

Conclusioni

L’adesione al CPB è facoltativa e avviene tramite la compilazione degli appositi modelli sulla base dei quali l’amministrazione finanziaria formulerà la proposta di reddito.

Il semplice calcolo non impegna in alcun modo il contribuente che soltanto dopo aver valutato la proposta ricevuta, e comunque entro la scadenza del 31 ottobre 2024, dovrà decidere se aderire o meno alla predeterminazione del reddito imponibile come proposto dall’Agenzia.

La scelta andrà effettuata con molta attenzione, tenendo in considerazione diversi aspetti e non soltanto l’eventuale risparmio o aggravio fiscale e pertanto vi invitiamo a contattare il Vostro collaboratore di riferimento per valutare insieme se e come procedere.

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[1] D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e D.Lgs. 05 agosto 2024 n. 108