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Circolare n. 12/2024:   Nuove regole per le compensazioni dei crediti

A partire dallo scorso 1° luglio è obbligatorio l’utilizzo dei canali telematici per la presentazione di tutti gli F24 che presentino l’utilizzo in compensazione di un credito[1].

La compensazione è in ogni caso preclusa per i contribuenti che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione per un importo superiore a 100.000 Euro[2].

Di seguito si fornisce quindi un prospetto riassuntivo delle novità alla luce anche dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 16/E del 28 giugno 2024.

Obbligo di presentazione telematica degli F24A partire dal 1° luglio 2024 l’obbligo riguarda tutti i modelli F24 contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle con saldo diverso da 0. La novità riguarda sia le compensazioni orizzontali (o “esterne”) che quelle verticali (o “interne”), nonché quelle che utilizzano in compensazione crediti INPS o INAIL.
Contribuenti con carichi pendenti superiori a 100.000 EuroSempre dal 1° luglio è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nel caso in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione del modello F24, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100.000 Euro. Nell’ammontare dei debiti da considerare nella soglia rientrano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione, di rateazione o di definizione agevolata a seguito del ricorso alla Rottamazione-quater. Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vanno considerati solo se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento. ATTENZIONE! In questi casi non è precluso l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL. Ovviamente, l’estinzione totale dei debiti o la riduzione dell’importo complessivo sotto la soglia di 100.000 Euro comporta il ripristino della facoltà di utilizzare i crediti in compensazione.
Art. 11 dl 66 del 2014
[1] Art. 1 c. da 94 a 98 L. 213/2023 e art. 4 c. 2 e 3 dl 39/2024

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Distinti Saluti.