A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle imprese di minori dimensioni che utilizzano il regime di contabilità semplificata. Tale regime è applicabile ad imprenditori individuali, società di persone e soggetti assimilati con ricavi contenuti nei limiti di 400.000 Euro, per le attività di prestazioni di servizi, oppure di 700.000 Euro, per le altre attività.
Nuove modalità di determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF e IRAP
Il criterio di determinazione del reddito passa dal principio di competenza a quello di cassa, in base al quale rileva ai fini impositivi il momento di incasso o pagamento della fattura o della spesa.
Esempio:
Documento | Data di emissione | Data di incasso/pagamento | Momento di rilevanza ai fini IRPEF e IRAP |
Criterio di competenza | Criterio di cassa |
Fattura di acquisto | 01.12.2017 | 31.01.2018 | 2017 | 2018 |
Fattura di acquisto | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 2017 |
Fattura di vendita | 01.12.2017 | 31.01.2018 | 2017 | 2018 |
Fattura di vendita | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 2017 |
L'impatto maggiormente rilevante si avrà con riferimento alle rimanenze. In applicazione del principio di cassa, infatti, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo e non saranno più rilevanti le merci presenti in magazzino alla fine dell'esercizio.
Un'unica eccezione è prevista per il 2017, anno in cui il reddito prodotto è ridotto dell'importo delle rimanenze finali rilevate al 31.12.2016 mentre già non verranno più rilevate le rimanenze finali al 31.12.2017.
Dal momento che questo aspetto può comportare importanti conseguenze, soprattutto per i contribuenti che presentano dei magazzini di elevato valore, vi invitiamo a contattare lo Studio per valutare la possibilità di optare per la tenuta della contabilità ordinaria e continuare ad adottare il principio di competenza.
Adempimenti contabili
Il regime per cassa può essere adottato seguendo tre diverse metodologie:
- Contribuenti che non sono obbligati a compilare i registri Iva: saranno obbligati alla compilazione di un registro cronologico nel quale dovranno annotare tutti gli incassi e i pagamenti, nonché le generalità dei clienti e dei fornitori ai quali sono riferiti.
- Contribuenti che sono obbligati alla compilazione dei registri Iva: in alternativa al registro descritto al punto precedente, potranno annotare sui registri Iva gli importi non pagati o non incassati, in modo da non ricomprenderli nella determinazione del reddito riferito all'esercizio in cui è stato registrato il documento.
- Metodo delle registrazioni: questa opzione, adottabile dai contribuenti obbligati alla registrazione dei documenti ai fini Iva e vincolante per un triennio, consente di non annotare le date di incasso/pagamento o le somme non ancora incassate/pagate ma di considerare come incassate/pagate le fatture e le spese nel momento in cui vengono annotate nei registri Iva.
Viste le notevoli differenze tra il nuovo regime di cassa e quello vecchio di competenza, e la maggiore attenzione richiesta ai contribuenti nel monitoraggio di incassi e pagamenti, lo Studio invita tutti i propri clienti in contabilità semplificata a contattare il proprio collaboratore di riferimento o il Dott. Pezzotta per fissare un incontro e decidere quale metodologia adottare tra quelle appena esposte.