Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un fondo finalizzato al rilancio delle attività di commercio al dettaglio tramite il riconoscimento di un contributo a fondo perduto(1), del quale si analizzano nel seguito le caratteristiche.
I beneficiari
Potenziali beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto, sono i soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO(2):
- 47.19 - Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
- 47.30 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- 47.43 - Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
- 47.5 - Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
- 47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
- 47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
- 47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
- 47.75 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- 47.76 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- 47.77 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
- 47.78 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
- 47.79 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
- 47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
- 47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
- 47.99 - Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.
Requisiti
Per poter beneficiare del contributo a fondo perduto in esame, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Ammontare dei ricavi relativi al 2019 non superiore a 2 milioni di Euro;
- Riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Inoltre, è necessario che alla data di presentazione della domanda, l'impresa:
- Risulti regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese con attività prevalente rientrante tra uno dei codici ATECO identificati al paragrafo precedente;
- Non sia in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- Non risulti in difficoltà già alla data del 31/12/2019(3);
- Non risulti destinataria di sanzioni interdittive(4).
Importo del contributo
L'importo del contributo sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019.
La percentuale è diversa a seconda dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019:
- Ricavi fino a 400.000 Euro --> 60%
- Ricavi superiori a 400.000 Euro e fino a 1.000.000 Euro --> 50%
- Ricavi superiori a 1.000.000 Euro e fino a 2.000.000 Euro --> 40%.
L'ammontare del contributo spettante dovrà tuttavia essere confrontato con il tetto massimo di spesa.
Se le risorse stanziate risulteranno insufficienti a fronte delle domande presentate e ritenute ammissibili, il MISE provvederà a riconoscere un contributo proporzionalmente ridotto, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
Presentazione dell'istanza
Le istanze per l'accesso al beneficio, potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 03 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022(5).
Note:
(1) DL n. 4/2022 art. 2
(2) Cfr DL 4/2022 art. 2 c. 1
(3) A tale proposito si rimanda all'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Si ricorda che gli aiuti vengono comunque concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
(4) Per "sanzioni interdittive" si devono intendere quelle erogate ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
(5) Cfr Decreto Direttoriale emanato dal MISE in data 24 marzo 2022.