La Legge di Bilancio 2020 entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, ha cambiato le regole previste per il recupero delle spese detraibili introducendo l'obbligo di pagamento mediante strumenti tracciabili.
Spese alle quali si applica l'obbligo di pagamento tracciabile
A fini esemplificativi e non esaustivi, segnaliamo che l'obbligo di pagamento tracciabile si riferisce alle spese sostenute per:
- Interessi passivi mutui prima casa
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Spese mediche
- Spese veterinarie
- Spese funebri
- Spese per la frequenza di scuole e università
- Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- Erogazioni liberali
- Iscrizione dei ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- Affitti pagati da studenti universitari
- Canoni abitazione principale
- Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Precisiamo invece che la norma esclude dal suddetto obbligo le spese sostenute per:
- Acquisti di medicinali e dispositivi medici
- Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Solamente queste due fattispecie, quindi, daranno diritto alla detrazione anche se pagate in contanti.
Detraibilità limitata per contribuenti con redditi superiori a 120.000 Euro
Un'altra importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda la parametrazione delle detrazioni al reddito complessivo del contribuente.
In particolare, è previsto che l'agevolazione spetta:
- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito annuo complessivo non sia superiore a 120.000 Euro;
- per la parte di reddito corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 Euro, qualora il reddito complessivo annuo superi i 120.000 Euro.
Se invece il reddito complessivo annuo supera i 240.000 Euro le detrazioni non spettano.
Sono esplicitamente esclusi dalla parametrazione:
- gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari;
- gli interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e gli interessi per mutui ipotecari per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale;
- le spese sanitarie.
Si precisa che, a questi fini, il reddito annuo complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze ma al lordo del reddito assoggettato alla normativa prevista dal regime forfettario per gli autonomi e del reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni.