Premessa
A decorrere dal periodo d'imposta 2019, i soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (1).
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione e registrazione del documento (2).
Ambito soggettivo di applicazione
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia.
Sono invece esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che applicano:
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (3);
- il regime forfetario per gli autonomi (4).
Ambito oggettivo di applicazione
La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate nei confronti di o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Il generico riferimento ai "soggetti" non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi Iva non stabiliti in Italia quanto nei confronti dei "privati consumatori" non stabiliti.
Sono invece escluse le operazioni per le quali:
- è stata emessa una bolletta doganale (importazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica transitata attraverso il Sistema Di Interscambio (in caso di fatture emesse verso un soggetto estero, ricordiamo la possibilità di emettere ANCHE una copia elettronica da inviare allo SDI indicando come codice identificativo del cliente quello convenzionale "XXXXXXX".
Ricordiamo che l'adempimento è svincolato dalle soglie quantitative o qualitative e non sostituisce, ma si aggiunge, all'invio degli elenchi Intrastat (per le quali restano valide le regole già in vigore nel 2018).
Dati oggetto di trasmissione
La comunicazione richiede l'esposizione dei seguenti dati, ove presenti:
1. dati identificativi del cedente o prestatore;
2. dati identificativi del cessionario o committente;
3. data del documento comprovante l'operazione;
4. data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
5. numero del documento;
6. base imponibile Iva;
7. Aliquota Iva applicata;
8. Imposta;
9. Natura dell'operazione.
Come compilare il campo "Natura dell'operazione"
Per le operazioni attive, il dato "Natura" dell'operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'Iva in fattura, avendo inserito in luogo dell'imposta una specifica annotazione sul documento.
Per gli acquisti in reverse charge, oltre alla valorizzazione del campo "Natura dell'operazione", devono essere compilati anche i dati riferiti all'aliquota e all'imposta.
Nella tabella che segue si riepilogano i principali codici relativi alla natura dell'operazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture (5).
Codice | Natura dell'operazione | Operazioni attive | Operazioni passive |
N1 | Escluse ex art. 15 | Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile Iva | |
N2 | Non soggette | Prestazioni di servizio "fuori campo"Iva in assenza del requisito della territorialità (es. servizi extra-UE ex art. 7-ter DPR 633/72) | |
N3 | Non imponibili | Cessioni Intra-UE Cessioni all'esportazione (incluse quelle in regime del margine) | Acquisti Intra-UE non imponibili |
N4 | Esenti | Cessioni e prestazioni in regime di esenzione Iva ex art. 10 DPR 633/72 | Acquisti Intra-UE esenti |
N5 | Regime del margine/iva non esposta in fattura | Regime del margine per i beni usati | |
N6 | Inversione contabile/reverse charge | Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro stato UE
| Acquisti di servizi extra-UE (autofatture) Acquisti intracomunitari di beni e servizi |
N7 | Iva assolta in altro Stato UE | Vendite a distanza Prestazioni di servizi in regime MOSS | |
Termine per la trasmissione dei dati
L'obbligo di comunicazione è relativo ai documenti emessi e ricevuti a decorrere dall'1.1.2019 (6).
La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo:
- a quello della data del documento emesso;
- ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, da intendersi come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva.
Dovrebbero quindi rientrare nella comunicazione del mese precedente (es. gennaio) le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo (es. febbraio) e computate nella liquidazione del mese precedente (es. gennaio).
Sanzioni
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari a 2 Euro per ogni fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre. E' prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione.