Circolare 37/2020: Credito d'imposta per le locazioni - Novità del "Decreto Agosto"

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Con il cosiddetto "Decreto Agosto"(1), il credito d'imposta per le locazioni(2) è stato rivisto ed ampliato dal punto di vista sia temporale che dei soggetti potenzialmente beneficiari.

In aggiornamento rispetto alla nostra circolare n. 30/2020, nel seguito riportiamo uno schema che riassume gli elementi essenziali dell'agevolazione in esame.


 Ammontare del credito d'impostaContratti di locazione o di leasing di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigiana o professionale: 60% del canone 
Contratto di servizi a prestazioni complesse (es. coworking) o contratto di affitto d'azienda: 30% del canone
 Potenziali beneficiari

Tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del "Decreto Rilancio"(3), abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 Euro.

N.B.: tale requisito non è richiesto per le strutture alberghiere, quelle agrituristiche, le agenzie di viaggio, i tour operator e le strutture termali. 

 Arco temporale di riferimentoIl credito d'imposta spetta con riferimento ai canoni pagati per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. 
 Condizioni

- E' necessario aver subito, nei singoli mesi di interesse, una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

N.B.: la condizione del calo del fatturato non è richiesta ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa".

- E' inoltre necessario che il canone del mese di riferimento sia pagato (anche in ritardo) nel 2020.

 Modalità di utilizzo del creditoUna volta effettuato il pagamento del canone relativo al mese per il quale spetta l'agevolazione, il credito può essere utilizzato in compensazione(4) oppure ceduto a terzi(5). 

(1) DL 14 agosto 2020 n. 104 entrato in vigore il 15 agosto 2020

(2) Agevolazione introdotta dall'art. 28 del DL 10 maggio 2020 n. 34 (cd. "Decreto Rilancio")

(3) Ovvero nel 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare

(4) In questo caso il modello F24 andrà presentato, esclusivamente attraverso Entratel o Fisconline, utilizzando il codice tributo 6920.

(5) Cfr. art. 28 c. 5-bis DL 34/2020 e art. 122 DL 34/2020